06/07/18

Caos normativo per le consegne dell’e-commerce da TrasportoEuropa.

Neppure la Corte di Giustizia Europea risolve il nodo dell'autorizzazione di servizio postale per gli autotrasportatori che consegnano pacchi, anzi aumenta la confusione, mentre sorge il dubbio dell'obbligo dell'autorizzazione al conto terzi per le società postali che operano per le imprese del commercio elettronico. 

Anche in Italia aumentano le vendite online e, di conseguenza, le consegne a domicilio di piccoli pacchi. Una notizia sicuramente positiva per l'intero comparto della logistica, ma che sta creando una situazione esplosiva dal punto di vista normativo, che potrà causare una battaglia legale tra società postali e autotrasportatori. Anzi, tale battaglia potrebbe essere già iniziata con la decisione dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni di considerare la consegna di pacchi come un servizio postale, facendo quindi pagare alle imprese che lo svolgono come autotrasportatori in conto terzi iscritti al relativo Albo il contributo annuale alla stessa Autorità. 
Una decisione duramente contestata dalle associazioni degli autotrasportatori, che hanno impugnato l'obbligo del pagamento (previsto ma non ancora richiesto dalla delibera 129 del 2015) al Tribunale Amministrativo del Lazio, sostenendo che l'Autorità ha interpretato in modo eccessivamente ampio la nozione di servizio postale, imponendo loro obblighi sproporzionati rispetto alla loro reale attività. 
A sua volta, il giudice del Tar ha rinviato al questione alla Corte di Giustizia Europea, che la emesso il suo verdetto il 31 maggio 2018 (cause riunite C-259/16 e C-260/16). Secondo il giudice del Tar, la nozione di servizio postale non dovrebbe comprendere le attività di autotrasportatore, di spedizioniere e di corriere espresso, quindi sembra dare ragione agli autotrasportatori, esonerandoli così dal pagamento del contributo all'Agcom. Invece i giudici europei affermano che le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali, ai sensi dell'articolo 2, punto 1 bis, della direttiva 97/67 (che definisce il servizio postale). Sulla questione del contributo, i giudici europei affermano che siccome non esiste ancora un provvedimento dell'Agcom che rende esecutivo l'obbligo anche agli autotrasportatori, è ancora teorica e quindi non si esprimono, perché "una domanda di pronuncia pregiudiziale non ha come obiettivo la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, ma mira a soddisfare la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell'Unione". Ora tocca al Tar del Lazio emettere una sentenza sulla base di questo verdetto, che però non pare rispondere in modo inequivocabile al quesito se chi consegna pacchi leggeri, ossia con peso fino a 20 chili, debba adeguarsi agli obblighi previsti per il servizio postale perché afferma una tautologia (chi fornisce invii postali è fornitore di servizi postali) invece di chiarire se consegnare nelle mani di un acquirente di e-commerce la sua merce costituisca un invio postale o un semplice trasporto di merci. 
Fino a poco tempo fa questa era una questione accademica, mentre ora sta diventando concreta con lo sviluppo del commercio elettronico, che spinge molte imprese di autotrasporto a estendere i servizi anche nella consegna di pacchi leggeri. Per loro basta l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori o devono avere anche l'autorizzazione al servizio postale? Ma la questione vale anche in senso inverso, ossia le società postali universali che stringono accordi per la consegna di pacchi con grandi imprese del commercio elettronico devono avere l'autorizzazione al trasporto in conto terzi? Secondo il segretario generale della Fiap, Silvio Faggi, la risposta è positiva. Lo ha affermato dopo l'accordo tra Poste Italiane e Amazon, che prevede l'uso dei postini per le consegne degli acquisti online: "Si tratta a tutti gli effetti di un servizio di trasporto di cose per conto di terzi, reso da un soggetto semi-privato – le Poste Italiane che nasce per occuparsi di un pubblico servizio qual è la consegna della corrispondenza – ad un altro soggetto privato – Amazon". Quindi ciò non rientra più nella funzione di servizio postale universale, ma in quella di trasporto merci". Faggi prosegue sostenendo che "ciò significa che Poste Italiane, sempre che non lo abbia già fatto, dovrà iscriversi all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e osservare tutte le disposizioni che regolamentano questo servizio né più né meno di qualsiasi altra azienda privata che trasporta merce per conto di terzi. Se così non fosse è evidente che si verrebbe a determinare una concorrenza sleale da parte di un soggetto monopolista incaricato di un servizio pubblico nei confronti delle aziende private che operano nel settore". 
Ciò che appare evidente è la carenza normativa sull'ultimo miglio del commercio elettronico, che ha già causato un contenzioso e che potrebbe cerarne altri a catena, almeno fino a quando il legislatore non rimetterà mano all'intera normativa sull'autotrasporto e i servizi postali, chiarendo funzioni e responsabilità di ogni operatore. Ma non sembra che ciò stia accadendo, anzi la questione si complica con la figura del rider, che non è in alcun modo regolamentata.

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