di Raffaele Chianca* e Gianluca Fazzolari**
La doppia cittadinanza: ecco come funziona.
La doppia cittadinanza:
ecco come funziona.
Spesso si sente parlare della “doppia cittadinanza” ma
pochi, anche tra gli addetti ai lavori, ne conoscono
i principi e le condizioni, così come talvolta si
trovano in difficoltà in caso di controllo di soggetti
in possesso di documenti identificativi e di viaggio
emessi da due Stati diversi. Attraverso l’opportunità
offertaci da questa autorevole testata, tenteremo
di fare chiarezza su questo particolare aspetto
del controllo di coloro che vantano il diritto alla
doppia o multipla cittadinanza.
A proposito di doppia cittadinanza, un esempio tipico nel
quale non è assolutamente raro imbattersi, può essere
quello riferibile al caso dei cittadini di origine moldava che
ottengono la cittadinanza rumena e che, in caso di controllo,
mostrano come documenti di riconoscimento indifferentemente
il passaporto o la carta di identità rilasciati dai due Stati.
Cominciamo col dire che la doppia cittadinanza implica, per
un individuo, il fatto di essere in possesso simultaneamente
di due o più cittadinanze di Paesi diversi, il cui ottenimento
può essere raggiunto in diversi modi.
La doppia cittadinanza, infatti, a prescindere dai requisiti
richiesti, che cambiano in base alle norme di diritto interno ad
ogni singolo Paese, può ottenersi: per nascita, discendenza,
iscrizione anagrafica, naturalizzazione, matrimonio, concessione,
e così via.
A livello planetario, ai fini dell’ottenimento della doppia o
multipla cittadinanza non tutti i Paesi agiscono nello stesso
modo e, soprattutto, non è affatto raro imbattersi in ordinamenti
interni che non riconoscono affatto tale condizione, sicché
ci si potrà trovare di fronte a tre situazioni:
1. Paesi che non riconoscono affatto la possibilità di avere la
doppia cittadinanza, come ad esempio: Danimarca, Estonia,
Cina, Giappone, India, Malesia, Singapore, Zimbabwe ed
Emirati Arabi Uniti.
2. Paesi in cui la doppia o multipla cittadinanza viene concessa
senza particolari restrizioni, ferma restando l’accettazione da
parte del Paese d’origine dell’interessato, come ad esempio:
Italia, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Regno Unito,
Francia, Svezia, Portogallo, Brasile, Argentina e Sud Africa,
3. Paesi che, trovandosi a metà strada tra gli esempi che
precedono, pur non incoraggiando ufficialmente la doppia o
multipla cittadinanza, a determinate condizioni ne permettono
l’ottenimento, come ad esempio: Stati Uniti d’America,
Germania, Spagna, Olanda, Pakistan e Thailandia.
Per quanto concerne l’Italia, a decorrere dal 16 agosto 1992,
data di entrata in vigore della legge n. 91/1992, l’acquisto
di una cittadinanza straniera non determina la perdita della
cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi
rinunci formalmente (cfr. art. 11 legge n. 91/1992), salvo
disposizioni contenute in accordi internazionali.
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91, nuove norme sulla cittadinanza,
pubblicata sulla G.U. n. 38 del 15.02.1992, entrata in vigore
il 15.08.1992.
Art. 11.
1.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una
cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad
essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza
all'estero.
La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione
di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4
giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della
cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei
Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di
Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano
attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e
i Paesi Bassi).
Fatta questa breve ma necessaria introduzione, per tornare
ai cittadini moldavi di cui si diceva in apertura che diventano
(anche) romeni, bisogna considerare che il territorio dell’attuale
Moldova dal 1918 al 1940 fu parte della Romania, e che
una buona parte della popolazione moldava, vicina ai 4
milioni di abitanti, per cultura, tradizioni e lingua si sente
particolarmente legata alla Romania.
Ulteriore riprova di questa vicinanza tra i due Stati sovrani
si rinviene nelle norme di diritto interno alla Repubblica di
Romania. Nella legge n. 21/1991, aggiornata nel 2010 dal
Parlamento di Bucarest, infatti, in ottemperanza al principio
cardine dello jus sanguinis (diritto di sangue) su cui si basa
il diritto alla cittadinanza nella Repubblica di Romania, i
cittadini di Moldavia, Bulgaria, Ucraina, e Serbia, che siano in
grado di dimostrare di avere antenati nati o vissuti nel Paese
entro la fine della Seconda guerra mondiale, possono fare
richiesta di doppia cittadinanza divenendo, di fatto - Bulgaria
a parte - anche cittadini UE.
Secondo l’articolo 5 della legge n. 21/1991, sono cittadini
romeni i bambini nati da cittadini rumeni sul territorio della
Repubblica di Romania; è inotre cittadino romeno colui che:
• è nato in territorio rumeno, anche se solo uno dei genitori
è un cittadino rumeno;
• è nato all'estero ed ha almeno un genitore in possesso
di cittadinanza rumena.
La cittadinanza romena può essere acquisita dopo cinque
anni di residenza nel Paese, dimostrando una conoscenza
di base della lingua rumena e la conoscenza della cultura
romena.
Per quanto riguarda invece l’acquisizione della cittadinanza
questa può avvenire per:
• Nascita: tutti i bambini nati da cittadini rumeni acquisiscono
la cittadinanza al momento della nascita. Il bambino può
essere nato in territorio rumeno o all'estero, e solo uno dei
genitori deve essere un cittadino rumeno.
Ad ogni bambino trovato sul territorio rumeno privo di
genitori è concessa la cittadinanza.
• Adozione: la ciittadinanza è concessa ad ogni minore che
è legalmente adottato da cittadini rumeni.
Se un solo genitore adottivo è cittadino rumeno, il bambino
è ancora eleggibile per la cittadinanza rumena e la decisione
è presa dai genitori adottivi.
Nel caso in cui non sia possibile il raggiungimento di
un accordo, sulla cittadinanza del minore la decisione è
demandata ad un giudice.
Se l’adottato ha un’età pari o superiore ai 14 anni per
l’assizione della cittadinanza è sempre necessario il suo
consenso.
• Rimpatrio: qualsiasi persona che ha perso la cittadinanza
romena, se lo desidera può riacquistarla. Qualsiasi figlio
o nipote di un individuo che ha perso la cittadinanza ha il
diritto di rimpatrio.
• Richiesta: la cittadinanza può essere concessa ai cittadini
stranieri o agli individui privi di cittadinanza che si qualificano
per l'inclusione di una delle seguenti tre categorie:
• è nato in Romania ed è in attualità di risiedervi;
• ha assunto la residenza in Romania per almeno otto anni; o
• è stato sposato con un cittadino rumeno per almeno
cinque anni.
Tutti i candidati all’acquisizione della cittadinanza rumena
devono avere almeno 18 anni di età, e devono dimostrare
una buona conoscenza della lingua e della cultura del Paese.
Esiste poi tutta una serie di condizioni / requisiti che possono
consentire la riduzione della tempistica per ottenere la
cittadinanza romena, quando il richiedente:
• è una personalità riconosciuta a livello internazionale;
• è il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;
• ha lo status di rifugiato;
• ha investito in Romania somme superiori al milione di euro.
Negli ultimi anni, soprattutto dopo il 1° gennaio 2007, data
d’ingresso della Romania nell’U.E., in Moldova si è assistito
ad una vera e propria corsa alla richiesta della cittadinanza
romena, e dunque all’ottenimento del relativo passaporto,
ciò al fine di poter godere dei vantaggi derivanti dall’ingresso
della Romania nell’UE.
È stato stimato che circa 500.000 moldavi abbiano acquisito
la doppia cittadinanza. A tal proposito si può ragionevolmente
pensare, quindi, che un certo numero di moldavi si sia
stabilito anche in Italia “approfittando” di questo espediente,
figurando nelle statistiche ufficiali come cittadino romeno.
La questione è così diffusa che ha creato anche tensione
tra i due Stati; con la Moldova che si è appellata più volte
all'Unione europea affinché intervenga sulla politica adottata
da Bucarest in materia di cittadinanza. Non potendo in alcun
modo influenzare la Romania sulla questione, le autorità
moldave hanno sempre cercato di coinvolgere le istituzioni
della UE al fine di ottenere uno stop riguardo la politica romena
in ordine alla concessione della cittadinanza ai moldavi.
Come facilmente intuibile, in ambiti legislativi come quelli
appena indicati, è immancabile, ed ovviamente prevedibile,
che le organizzazioni criminali abbiano fiutato il business della
doppia cittadinanza!
Così, se vuoi diventare un cittadino di un
Paese parte dell’Unione europea, tutto ciò di cui hai bisogno
sono: pazienza, denaro contante, ed i giusti collegamenti
tra gli “intermediari di cittadinanze” ed i burocrati corrotti di
Bucarest e Chiinău! Dopo qualche mese il nostro cittadino
moldavo diventa anche, ed a tutti gli effetti, un cittadino romeno,
e quindi unionale, libero di entrare, uscire e soggiornare in
tutta la UE, Italia compresa.
È bene chiarire che il soggetto in possesso della doppia
cittadinanza sarà ovviamente in grado di mostrare documenti
identificativi e/o di guida e circolazione validi, emessi da
entrambi gli Stati interessati; documenti nei quali, altrettanto
ovviamente, sarà indicata una diversa cittadinanza.
In caso di identificazione del cittadino che gode del diritto
di doppia cittadinanza entrambi i documenti eventualmente
esibiti - delitti contro la fede pubblica a parte - sono da ritenere
validi e corretti purché si tratti di documenti identificativi e
giuridicamente idonei, ad esempio la carta d’identità sarà
idonea ad identificare il cittadino romeno (poiché unionale)
ma non avrà alcun valore se si tratta di un cittadino moldavo
(ossia straniero).
Tuttavia, fatto salvo quanto appena detto,
meglio sarebbe se gli organi di controllo si abituassero ad
indicare negli eventuali atti prodotti il particolare status
di doppia cittadinanza indicando gli estremi di entrambi i
documenti esibiti.
Per quanto riguarda la patente di guida, questione che suscita
le maggiori perplessità da parte del personale operante,
perplessità per altro assolutamente ingiustificata se si considera
che il soggetto in possesso della doppia cittadinanza può
esibire una autorizzazione alla guida rilasciata da uno dei
due Paesi di cui possiede la cittadinanza, ovviamente nel
caso in esame Moldova/Romania si applicherà un regime
diverso rispetto al fatto di mostrare una patente unionale
(Romania) piuttosto che una patente straniera (Moldova).
Va però specificato che mentre la questione del possesso
di due o più patenti da parte dello stesso soggetto è ben
normata a livello unionale, dove si prescrive che tra gli Stati
membri dell’Unione europea e dello Spazio economico
europeo non è ammesso possedere due o più patenti di
guida, nemmeno nel caso di iscrizione all'AIRE (Anagrafe
Italiani Residenti all’Estero), principio da sempre contenuto
nelle direttive comunitarie e nei decreti di recepimento
concernenti le patenti di guida succedutisi nel tempo - per
ultima la direttiva 2006/126/CE -, per quanto riguarda invece
le patenti straniere non esistono norme in tal senso.
Da considerare, in fine, che la patente straniera (ossia
extra UE), dopo un anno dall’acquisita residenza in Italia del
titolare perde ogni efficacia ed è quindi di fatto inutilizzabile
sul territorio nazionale, condizione quest’ultima che almeno
in astratto renderebbe ininfluente il suo ritiro; ciò anche
in considerazione della circostanza legata al fatto che il
documento potrebbe essere invece utilizzato, qualora ancora
valido, nel Paese d’origine del titolare.
Scelto quale patente esibire, sicuramente quella romena, non
fosse altro per il fatto derivante dalla possibilità di condurre
liberamente veicoli in tutta la macro area U.E. / S.E.E. senza
particolari vincoli, il titolare sarà soggetto al regime al quale
soggiacciono TUTTI i cittadini unionali, ciò a prescindere
dalla sua doppia cittadinanza.
Diversa è la questione della residenza, che deve essere
sempre una sola, ossia quella del luogo di dimora abituale.
Inoltre va tenuto presente che i cittadini rumeni con doppia
cittadinanza non sono tenuti a stabilire la loro residenza in
Romania, quindi nel caso del nostro Moldavo/Romeno, può
tranquillamente continuare a mantenere la propria residenza
in Moldova o in altro paese UE, compresa ovviamente l’Italia
o straniero, senza che questo comporti nessuna violazione
di norme.
* Raffaele Chianca - Esperto internazionale e consulente in materia
già Ispettore della Polizia di Stato
Consigliere Nazionale ASAPS; **Gianluca Fazzolari - Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato
Direttore II Settore Sezione Polstrada La Spezia
Consigliere Nazionale ASAPS.
Approfondimenti tratti dal portale www.vehicle-documents.it Cittadinanze di Raffaele Chianca* e Gianluca Fazzolari**
Approfondimenti tratti dal portale www.vehicle-documents.it Cittadinanze di Raffaele Chianca* e Gianluca Fazzolari**
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