20/02/18

Quando la minaccia è aggravata.


Quando la minaccia è aggravata.

16 febbraio 2018 
Articolo di Chiara Pezza 





Il reato di minaccia previsto dal nostro codice penale prevede anche una serie di aggravanti, che comportano aumenti di pena: quando la minaccia può definirsi aggravata? 

Minacciare qualcuno, oltre ad essere un comportamento moralmente poco edificante, costituisce anche ipotesi di reato nel nostro ordinamento, previsto dal codice penale. Esistono differenti modalità con le quali si può concretamente minacciare qualcuno, e il nostro sistema legislativo prevede attraverso apposite disposizioni di legge le condotte che possono costituire minaccia e le conseguenti pene. Anche la giurisprudenza, sia della corte di cassazione che dei tribunali e corti d’appello del nostro paese, ha contribuito in maniera notevole ad identificare i casi in cui le frasi pronunciate, le loro modalità e i relativi contenuti possono essere considerati quali minacce. Per comprendere quali ipotesi di minaccia siano inoltre aggravate bisogna naturalmente identificare e qualificare anzitutto il reato di minaccia. In cosa consiste una minaccia? Quali sono i casi di minaccia aggravata? 
 Indice 

1 Reato di minaccia: quando si verifica.
2 Minaccia aggravata: quando si verifica.
3 Cosa si intende per gravità della minaccia.
4 Minaccia aggravata: casi concreti.
5 Minaccia aggravata e ordinamento militare. 

Reato di minaccia: quando si verifica.  
Da un punto di vista pratico, si può parlare di reato di minaccia[1] quando il male ingiusto che viene prospettato alla vittima sia credibile e plausibile, sia dal punto di vista delle espressioni verbali che l’autore della minaccia ha pronunciato che per quanto riguarda il contesto concreto nel quale la minaccia è stata proferita. La minaccia deve quindi essere verosimile e concretamente realizzabile, avendo un effettivo valore intimidatorio in concreto, rispetto alla situazione nella quale viene proferita: prospettare danni non verosimili o scarsamente plausibili non è sufficiente per poter essere considerati responsabili del reato di minaccia, in quanto è essenziale prospettare un pericolo attraverso l’intimidazione, a prescindere dal fatto che poi la minaccia si concretizzi. Vanno esclusi però i casi in cui l’impossibilità di realizzare il male ingiusto minacciato sia assoluta, perchè in queste ipotesi il reato non può configurarsi: la minaccia sarà invece al contrario sussistente – e di conseguenza punibile – nei casi in cui sia idonea a far nascere, nella persona minacciata, un effettivo turbamento psichico, come avremo modo di approfondire. La minaccia, oltre che semplice, può essere anche aggravata o grave, e in questi casi il reato è procedibile d’ufficio.

Minaccia aggravata: quando si verifica. 
Si parla di minaccia aggravata nelle ipotesi che il nostro legislatore ha stabilito nel nostro codice penale [2] in relazione a condotte particolari e specifiche.  
Ci si riferisce alla minaccia aggravata qualora si rientri in una di queste ipotesi [3]: 
  • quando si può considerare grave il male minacciato, il quale deve essere valutato tenendo conto delle concrete circostanze oggettive e soggettive con le quali si è verificato;
  • quando il fatto è commesso con l’uso di armi (siano reali oppure simulate, basta che siano state esibite);
  • quando il fatto è commesso da persona travisata (mascherata) o da più persone (almeno due, anche qualora non siano tutte imputabili e anche nell’ipotesi in cui la violenza sia esercitata da una persona soltanto);
  • quando il fatto è commesso con scritti anonimi o simbolici (per la maggior forza intimidatrice del mezzo), oppure servendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, sia nel caso che esse siano reali o soltanto presunte;
  • se il fatto è commesso da una persona sottoposta a misure di prevenzione;
  • se il fatto è commesso ai danni di un soggetto che sia internazionalmente protetto.
Cosa si intende per gravità della minaccia? 
Quando la disposizione di legge citata fa riferimento alla gravità della minaccia bisogna fare particolare attenzione al punto di vista soggettivo da cui questa gravità deve essere analizzata. L’accertamento concreto di questa gravità, infatti, deve essere verificato e quindi, di conseguenza, accertato, usando quale parametro di riferimento la reazione che la minaccia ha suscitato nella vittima. Bisogna in sostanza andare ad analizzare se la minaccia subita ha effettivamente provocato, nella persona che ne era destinataria, un turbamento psichico che possa considerarsi rilevante, tale da averle causato timore in relazione alla propria incolumità, ledendo quindi la sua libertà morale. La valutazione di questa reazione nella persona offesa deve essere effettuata prendendo in considerazione tutte le circostanze oggettive e specifiche nelle quali si è verificato il fatto minaccioso, in relazione sia all’autore della minaccia che al destinatario della stessa, in modo da poter giungere alla conclusione che la minaccia sia stata considerata dalla persona offesa attendibile e veritiera.

Minaccia aggravata: casi concreti.
Come abbiamo anticipato, la giurisprudenza si è soffermata in tantissime occasioni a delimitare ed identificare quali siano in concreto le condotte che possano di volta in volta essere considerate idonee a integrare il reato di minaccia, sia nella forma semplice che nella forma grave o aggravata. Per citare alcune interpretazioni che sono state fornite dalla giurisprudenza, basti pensare che sussiste il delitto di minaccia aggravata qualora la minaccia sia posta in essere con uno strumento che possa ritenersi idoneo ad offendere l’altro, a prescindere dal fatto che l’arma usata sia detenuta legittimamente o meno; può bastare ricorrere ad un bastone, brandito contro il proprio interlocutore, in quanto un bastone viene considerato arma impropria; le condizioni complessive del fatto sono sempre rilevanti, e quindi la minaccia di uno scontro fisico prospettata da un ultraottantenne ad un altro uomo decisamente più giovane non può certamente definirsi idonea a creare grave turbamento nel soggetto minacciato; anche le pistole giocattolo, usate per minacciare qualcuno, sono state ritenute idonee a far realizzare la minaccia aggravata.

Minaccia aggravata e ordinamento militare.
Non bisogna cadere nell’errore di pensare che la regolamentazione prevista dal nostro codice penale, che finora abbiamo analizzato, sia la sola ipotesi prevista dal nostro sistema per quanto riguarda il reato di minaccia. Il reato di minaccia è previsto, ad esempio, anche all’interno dell’ordinamento militare, che è regolato da una normativa specifica la quale richiama il codice penale, prevedendo non soltanto il reato di minaccia fra militari [4], ma anche le ipotesi di minaccia aggravata, attraverso un rimando alla stessa disposizione di legge prevista per la minaccia commesse da persone che non rivestono ranghi militari.

note 
[1] Art. 612 codice penale. 
[2] Art. 612 comma 2 codice penale. 
[3] Art. 339 codice penale. 
[4] Art. 229 codice penale militare di pace. 

Autore immagine: Pixabay.

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