L'Inps spiega le novità che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019 per effetto del terzo adeguamento comunicato dall'Istat alla fine dello scorso anno. Per il biennio 2019-2020 si dovrà lavorare 5 mesi in più.
L'Inps certifica lo slittamento dell'età pensionabile nel prossimo biennio per effetto della speranza di vita. La Circolare 62/2018 pubblicata ieri dall'Istituto di Previdenza rivede al rialzo tutti i requisiti per conseguire la pensione per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria in sintonia con quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia dello scorso 5 dicembre 2017. Si tratta del terzo adeguamento dall'entrata in vigore della Legge Fornero, il più intenso di tutti, pari a cinque mesi che scatteranno dal prossimo anno.
L'adeguamento interesserà tutti i requisiti per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche, in particolare la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia.
I nuovi requisiti
Dal 1° gennaio 2019, dunque, per la pensione anticipata sarà necessario perfezionare 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi di contributi per donne pari, rispettivamente, a 2249 settimane e a 2197 settimane di versamenti, contro i 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi previsti attualmente. L'adeguamento coinvolgerà anche i cd. lavoratori precoci di cui all'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016: costoro dovranno raggiungere 41 anni e 5 mesi di contributi (2154 settimane) dai 41 anni tondi attuali. Per la pensione di vecchiaia, fermo restando un minimo di 20 anni di contributi, occorrerà perfezionare 67 anni di età sia per gli uomini che per le donne dagli attuali 66 anni e 7 mesi attuali (si veda grafica sottostante).
L'adeguamento alla speranza di vita colpisce le prestazioni previdenziali dei contributivi puri, cioè di quei soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ad esempio il requisito anagrafico per la prestazione anticipata per gli assicurati in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva passerà da 63 anni e 7 mesi a 64 anni e da 70 anni e 7 mesi a 71 anni per la vecchiaia contributiva.
Crescono pure i requisiti per accedere alla totalizzazione nazionale di cui al Dlgs 42/2006). Dal 2019 bisognerà raggiungere 41 anni di contributi (per l'accesso indipendentemente dall'età anagrafica, totalizzazione di anzianita') oppure 66 anni per la prestazione di vecchiaia. Resta fermo il criterio delle finestre mobili pari a 21 mesi per la totalizzazione di anzianità e di 18 mesi per quella di vecchiaia.
Lo slittamento di 5 mesi influenzerà anche la data di ingresso alla pensione per il comparto difesa e sicurezza e per i comparti per i quali sono attualmente previsti requisiti previdenziali diversi da quelli vigenti nell'AGO, appena esposti (si pensi ad esempio agli ex-enpals e agli autoferrotranvieri).
Naturalmente sono soggetti agli adeguamenti anche i lavoratori cd. salvaguardati ma in tal caso la normativa sulla quale applicare i 5 mesi di slittamento è quella ante-fornero. L'adeguamento dal 2019 coinvolgerà pure i requisiti per il conseguimento dell'assegno sociale che slitterà dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni.
Gli esentati
Non ci sono novità, invece, per i lavori usuranti. Com'è noto nei loro confronti si applica ancora il previgente sistema delle quote di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243. E la legge di bilancio per il 2017 ha congelato l'applicazione degli adeguamenti sino al 2026. Questi assicurati, pertanto, anche nel biennio 2019-2020 dovranno perfezionare 61 anni e 7 mesi di età anagrafica con il contestuale raggiungimento del quorum 97,6 con un minimo di 35 anni di contributi.
L'Inps non lo dice nel documento ma occorre segnalare che, per effetto dell'ultima legge di bilancio (legge 205/2017), saranno dispensati dal prossimo adeguamento pure le 15 categorie dei lavori addetti alle mansioni gravose a condizione che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione e che abbiano svolto l'attività gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento (qui ulteriori dettagli). Al riguardo si attendono ulteriori indicazioni da parte dell'Inps.
I prossimi adeguamenti
L'Inps spiega, infine, che per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018 la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 sarà computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016.
A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sarà computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente. A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita sarà computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018. Inoltre, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non potranno in ogni caso superare i tre mesi.
Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi. Nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.
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